Art. 5.
  1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o  fatti
immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che
li  trasmette  al  comitato  di  cui  all'articolo  12  della   legge
costituzionale  11  marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
  2.  Il  membro  del  Parlamento  che  intende  fare una denuncia la
presenta al Presidente della Camera cui appartiene.
  3.  Il  comitato  da'  comunicazione al Presidente della Camera dei
deputati delle indagini promosse d'ufficio.
  4.  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  seguenti, il comitato
procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di
cui  all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
dall'articolo 1 della presente  legge  ed  osservando  le  forme  ivi
previste.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  90  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art.  90.  -  Il  Presidente  della  Repubblica  non e'
          responsabile degli atti compiuti nell'esercizio  delle  sue
          funzioni,  tranne  che  per alto tradimento o per attentato
          alla Costituzione.
             In  tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
          in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi  membri".
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge costituzionale 11
          marzo 1953, n.  1  (Norme  integrative  della  Costituzione
          concernenti   la  Corte  costituzionale),  come  sostituito
          dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,  n.
          1, e' il seguente:
             "Art.  12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di
          accusa del Presidente della Repubblica per i reati di  alto
          tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal
          Parlamento in seduta comune su  relazione  di  un  comitato
          formato  dai  componenti  della  giunta  del  Senato  della
          Repubblica e  da  quelli  della  giunta  della  Camera  dei
          deputati  competenti  per  le autorizzazioni a procedere in
          base ai rispettivi regolamenti.
              2.  Il  comitato  di  cui  al comma 1 e' presieduto dal
          presidente della giunta del Senato della Repubblica  o  dal
          presidente  della  giunta della Camera dei deputati, che si
          alternano per ciascuna legislatura.
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle ipotesi di concorso del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  Ministri nonche' di altri soggetti nei reati
          previsti dall'art. 90 della Costituzione.
              4.  Quando  sia  deliberata la messa in stato di accusa
          del Presidente della Repubblica,  la  Corte  costituzionale
          puo' disporne la sospensione dalla carica".
             - Per il testo dell'art. 7 della legge costituzionale 16
          gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 1.