Art. 7.
  1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo
5 il comitato puo' delegare uno o piu' dei suoi componenti.
  2.   Devono   in   ogni  caso  essere  deliberati  dal  comitato  i
provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o  di  altre
forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari,
nonche'  quelli  che  applicano  misure  cautelari  limitative  della
liberta' personale nei confronti degli inquisiti.
  3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere
adottati i provvedimenti indicati nel comma 2  se  non  dopo  che  la
Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
  4.  In  casi eccezionali di necessita' ed urgenza il presidente del
comitato puo' adottare in via provvisoria  i  provvedimenti  indicati
nel  comma  2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato
non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione,
gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
  5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono
sottoscritti dal presidente e da un segretario.
  6.  Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui
al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.