Art. 8.
  1.  Il  comitato  esperisce le indagini entro il termine massimo di
cinque mesi. Tuttavia, ove  si  tratti  di  indagini  particolarmente
complesse,  il comitato puo' deliberare per una sola volta la proroga
del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.
  2.  Ove  ritenga  che  il  reato  sia  diverso  da  quelli previsti
dall'articolo  90  della  Costituzione,  il  comitato  dichiara,  nei
termini  di  cui  al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la
manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con  ordinanza
motivata,  nei  medesimi  termini,  l'archiviazione  degli  atti  del
procedimento.  In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta
comune   la   relazione   prevista   dall'articolo   12  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato  dall'articolo  3
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
  3.  Qualora  il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a
norma  del  comma  2,  gli  atti  del  procedimento  sono   trasmessi
all'autorita'  giudiziaria  salvo  che sia presentata la richiesta di
cui al comma 4.
  4.   Se   e'   dichiarata   l'incompetenza   ovvero   e'   disposta
l'archiviazione, copia  della  relativa  ordinanza  e'  trasmessa  ai
Presidenti   delle  due  Camere,  che  ne  danno  comunicazione  alle
rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali
comunicazioni,  almeno  un  quarto dei componenti del Parlamento puo'
chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti  la
relazione indicata nel comma 2.
  5.  In  ogni  caso  il  Parlamento, su richiesta di almeno quaranta
membri, puo' disporre, per una sola volta, che il comitato compia  un
supplemento  di  indagini,  stabilendo  a  tal  fine  un  termine non
superiore a tre mesi.
 
          Nota all'art. 8:
             Per  il  testo  dell'art.  90  della  Costituzione e per
          quello dell'art. 12 della  legge  costituzionale  11  marzo
          1953,  n.  1,  come  sostituito  dall'art.  3  della  legge
          costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1, si  vedano  le  note
          all'art. 5.