Art. 8. 1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato puo' deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi. 2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 3. Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorita' giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4. 4. Se e' dichiarata l'incompetenza ovvero e' disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza e' trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento puo' chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2. 5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, puo' disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.
Nota all'art. 8: Per il testo dell'art. 90 della Costituzione e per quello dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.