Art. 9. 1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi. 2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza. 3. Tuttavia l'autorita' giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.
Nota all'art. 9: Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.