Art. 9.
  1.  Il  comitato  procede alle indagini relative ai reati di cui al
comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che
abbia concorso negli stessi.
  2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorita'
giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati  previsti
dall'articolo  90  della  Costituzione, afferma la propria competenza
indicando le persone nei cui confronti intende procedere  e  richiede
la  trasmissione  degli  atti all'autorita' giudiziaria, che provvede
senza  ritardo  dopo  aver  dichiarato  con   sentenza   la   propria
incompetenza.
  3.  Tuttavia  l'autorita' giudiziaria, se ritiene che i fatti siano
diversi da  quelli  previsti  nell'articolo  90  della  Costituzione,
pronuncia  ordinanza  con  la quale ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per la  risoluzione  del  conflitto.  Nello
stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono
il comitato o il Parlamento in  seduta  comune  rientrino  nella  sua
competenza.
 
          Nota all'art. 9:
             Per  il  testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano
          le note all'art. 5.