Art. 3. 
 
  1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-septies e'
inserito il seguente: 
  "Art.  2-octies  -  1.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la
conservazione   e   l'amministrazione   dei   beni   sono   sostenute
dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse
a qualunque titolo. 
  2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile  denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse
sono anticipate dallo Stato, con diritto al  recupero  nei  confronti
del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. 
  3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il
pagamento del compenso  all'amministratore,  per  il  rimborso  delle
spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma
4 dell'articolo 2-septies sono inserite  nel  conto  della  gestione;
qualora le disponibilita' del predetto conto  non  siano  sufficienti
per  provvedere  al  pagamento  delle  anzidette  spese,   le   somme
occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo  Stato,  senza
diritto a recupero. Se il sequestro e' revocato,  le  somme  suddette
sono poste a carico dello Stato. 
  4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione
dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-septies,
nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti  con
decreto motivato del tribunale, su relazione  del  giudice  delegato,
tenuto conto del  valore  commerciale  del  patrimonio  amministrato,
dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine  con
la quale furono condotte  le  operazioni  di  amministrazione,  delle
tariffe professionali o locali e degli usi. 
  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima
della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede,  su  richiesta  dell'amministratore  e  sentito  il  giudice
delegato, acconti sul compenso finale. 
  6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati
all'amministratore  mediante  avviso  di  deposito  del  decreto   in
cancelleria. 
  7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso,
l'amministratore puo' proporre ricorso avverso il  provvedimento  che
ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello  decide
sul  ricorso  in  camera   di   consiglio,   previa   audizione   del
ricorrente.".