Art. 6. 
 
  1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre  1982,  n.  646,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 23-bis. - 1. Quando  si  procede  nei  confronti  di  persone
imputate del delitto di cui all'articolo 416- bis del codice  penale,
il  pubblico  ministero  ne  da'  senza  ritardo   comunicazione   al
procuratore della  Repubblica  territorialmente  competente,  per  il
promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per la
applicazione di una misura di prevenzione ai  sensi  della  legge  31
maggio 1965, n. 575. 
  2. Successivamente il giudice penale trasmette a quello che procede
per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti  ai
fini  del  procedimento,  salvo  che  ritenga  necessario  mantenerli
segreti. 
  3. Il giudice, quando sia iniziato o penda procedimento penale  per
il delitto di cui al comma 1, se la cognizione  del  reato  influisce
sulla decisione del procedimento di  prevenzione,  lo  sospende  fino
alla definizione del  procedimento  penale,  dopo  aver  disposto  il
sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso  sono
sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2- ter della
predetta legge e dall'articolo 4 della legge  27  dicembre  1956,  n.
1423. 
  4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il reato di
cui al comma 1, il  tribunale  competente  per  l'applicazione  della
misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali  e  interdittive
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.".