Art. 6. 1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' inserito il seguente: "Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416- bis del codice penale, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per la applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. Successivamente il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 3. Il giudice, quando sia iniziato o penda procedimento penale per il delitto di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2- ter della predetta legge e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il reato di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.".