Art. 3. Compravendita del cereale 1. Il primo acquirente trattiene dal prezzo di acquisto il prelievo, calcolandone l'importo in ragione della quantita' di prodotto oggetto di compravendita. 2. Anche se il pagamento del prezzo avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto al momento della consegna del cereale. 3. All'atto della consegna il produttore ed il primo acquirente compilano una dichiarazione conforme al modulo 1, allegato al presente decreto, contrassegnando le caselle "compravendita", e sottoscrivendo ciascuna delle tre parti della dichiarazione stessa. 4. Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza parte sono trattenute dal primo aquirente. 5. In caso di vendita all'organismo di intervento, la predetta dichiarazione viene compilata al momento della consegna del cereale, mentre il prelievo si considera trattenuto al momento del pagamento del prezzo.