Art. 6. Adempimenti delle tesorerie 1. Le somme versate dai primi acquirenti a titolo di prelievo ai sensi del precedente art. 5, devono affluire all'apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale, intestato al "Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilita' sui cereali", entro il 15 di ogni mese per i versamenti effettuati entro la fine del mese precedente. 2. All'uopo la tesoreria provinciale dello Stato di Roma emette, entro il giorno 5 di ogni mese, con procedura in vigore, un vaglia del Tesoro commutabile in quietanza di accreditamento al citato conto corrente. 3. La relativa quietanza di entrata al conto corrente sara' trasmessa, entro il 15 di ogni mese, a cura della Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.E. Divisione VII. 4. Entro la fine di ciascun mese il Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato, comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV e divisione IX, le somme relative al prelievo riscosse entro la fine del mese precedente.