REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 APRILE 193, N. 136, CONCERNENTE LA BIODEGRADABILITA' DEI DETERGENTI SINTETICI Art. 1. Campo di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano ai prodotti definiti dall'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, di seguito denominata "legge".
NOTE AL REGOLAMENTO Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art. 1. - Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori".