(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici-art. 1)
REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  DELLA  LEGGE  26  APRILE  193,  N.  136,
      CONCERNENTE LA BIODEGRADABILITA' DEI DETERGENTI SINTETICI 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le norme del  presente  regolamento  si  applicano  ai  prodotti
definiti dall'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136,  di  seguito
denominata "legge". 
 
                              NOTE AL REGOLAMENTO
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n. 136/1983 e' il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Per  detersivo  o  detergente sintetico si
          intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi  prodotto
          la  cui  composizione  sia stata appositamente studiata per
          concorrere allo sviluppo  del  processo  detergente  e  che
          contenga  elementi  essenziali,  tensioattivi sintetici, ed
          eventuali    elementi    secondari    quali    coadiuvanti,
          rinforzanti,    cariche,   additivi   ed   altri   elementi
          accessori".