(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 10)
                               Art. 10. 
                     Modalita' di predisposizione 
                   dei quattro campioni per analisi 
  1. Ciascuno dei contenitori dei campioni di  cui  all'art.  8  deve
essere sigillato  con  piombini  o  altro  sigillo  recante  impressa
l'indicazione dell'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo. 
  2.  Su  ognuno  dei  contenitori  dei  quattro  campioni  o  su  un
cartellino assicurato ad esso in modo da impedirne il distacco devono
essere indicati l'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo, la
data e l'ora del prelievo, la natura del  prodotto  prelevato  ed  il
numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle
persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dell'imprenditore o
di un suo rappresentante o del custode del prodotto,  i  quali  hanno
anche facolta' di apporre il proprio timbro o sigillo.