Art. 10. Modalita' di predisposizione dei quattro campioni per analisi 1. Ciascuno dei contenitori dei campioni di cui all'art. 8 deve essere sigillato con piombini o altro sigillo recante impressa l'indicazione dell'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo. 2. Su ognuno dei contenitori dei quattro campioni o su un cartellino assicurato ad esso in modo da impedirne il distacco devono essere indicati l'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo, la data e l'ora del prelievo, la natura del prodotto prelevato ed il numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dell'imprenditore o di un suo rappresentante o del custode del prodotto, i quali hanno anche facolta' di apporre il proprio timbro o sigillo.