Art. 11. Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale 1. Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad uno dei campioni, all'imprenditore od al suo rappresentante o al custode del prodotto. 2. Gli altri tre campioni, insieme agli altri tre esemplari del processo verbale, vengono inviati ai presidi multizonali di prevenzione per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, fino alla attuazione degli stessi, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Un quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto in caso di prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nota all'art. 11: Il testo dell'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione. - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio: a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali; c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'art. 18".