(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 11)
                               Art. 11. 
   Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale 
  1. Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme
ad uno dei campioni, all'imprenditore od al suo rappresentante  o  al
custode del prodotto. 
  2. Gli altri tre campioni, insieme agli  altri  tre  esemplari  del
processo  verbale,  vengono  inviati  ai   presidi   multizonali   di
prevenzione per il  controllo  e  la  tutela  dell'igiene  ambientale
previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  ovvero,
fino alla attuazione  degli  stessi,  ai  laboratori  provinciali  di
igiene e profilassi. Un quinto esemplare del  processo  verbale,  che
deve essere redatto in caso  di  prelievi  da  confezioni  originali,
viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
          Nota all'art. 11:
             Il   testo   dell'art.   22   della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.  22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
          - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed  alla
          consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
          dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
          domicilio:
               a)  individua  le  unita' sanitarie locali in cui sono
          istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo  e
          la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
               b)   definisce   le   caratteristiche   funzionali   e
          interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
               c)  prevede le forme di coordinamento degli stessi con
          i servizi di igiene ambientale e di igiene e  medicina  del
          lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
             I  presidi  e  i  servizi  multizonali  di  cui al comma
          precedente sono gestiti dall'unita'  sanitaria  locale  nel
          cui  territorio  sono  ubicati, secondo le modalita' di cui
          all'art. 18".