(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 12)
                               Art. 12. 
                      Utilizzazione dei campioni 
  1. Dei tre campioni  destinati  al  controllo  analitico  il  primo
campione viene utilizzato per l'effettuazione dell'analisi  da  parte
dei presidi multizonali di prevenzione o dei  laboratori  provinciali
di igiene e profilassi di cui all'art. 11;  il  secondo  campione  e'
destinato all'eventuale analisi di revisione di  cui  all'art.  14  e
deve essere conservato per novanta giorni dalla  data  di  spedizione
dell'esito della prima analisi  all'interessato;  il  terzo  campione
viene conservato per il  periodo  di  tempo  necessario  a  pervenire
all'estinzione delle eventuali contestazioni, ovvero  alla  eventuale
emanazione della sentenza definitiva.