Art. 12. Utilizzazione dei campioni 1. Dei tre campioni destinati al controllo analitico il primo campione viene utilizzato per l'effettuazione dell'analisi da parte dei presidi multizonali di prevenzione o dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di cui all'art. 11; il secondo campione e' destinato all'eventuale analisi di revisione di cui all'art. 14 e deve essere conservato per novanta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; il terzo campione viene conservato per il periodo di tempo necessario a pervenire all'estinzione delle eventuali contestazioni, ovvero alla eventuale emanazione della sentenza definitiva.