Art. 13. Sequestro e custodia del prodotto non rispondente alle prescrizioni di legge 1. Il sequestro della partita in giacenza e' disposto con ordinanza dal sindaco quando risulti dalla prima analisi che il prodotto non e' conforme alle disposizioni vigenti. 2. Delle operazioni di sequestro viene redatto circostanziato e motivato processo verbale in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'autorita' che effettua il sequestro, uno viene rilasciato all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto ed uno viene trasmesso al produttore. 3. Il prodotto sequestrato e' affidato dal sindaco in custodia all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto, che sara' responsabile della sua conservazione, salvo diverse obiettive esigenze.