(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 14)
                               Art. 14. 
                 Richiesta dell'analisi di revisione 
  1. La domanda di  revisione  dell'analisi,  indirizzata  all'organo
sanitario competente, deve essere motivata ed indicare il numero e la
data del verbale di prelievo. Alla medesima deve essere  allegata  la
ricevuta  del  versamento  della  somma,  determinata,  per  ciascuna
analisi di revisione, con decreto  del  Ministro  della  sanita'.  Il
versamento va effettuato presso la tesoreria provinciale dello  Stato
e dovra' affluire nell'apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.