Art. 14. Richiesta dell'analisi di revisione 1. La domanda di revisione dell'analisi, indirizzata all'organo sanitario competente, deve essere motivata ed indicare il numero e la data del verbale di prelievo. Alla medesima deve essere allegata la ricevuta del versamento della somma, determinata, per ciascuna analisi di revisione, con decreto del Ministro della sanita'. Il versamento va effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato e dovra' affluire nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.