(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 16)
                               Art. 16. 
            Detenzione per ragioni di studio di detersivi 
                non conformi alle prescrizioni vigenti 
  1. La  detenzione  di  detersivi  non  conformi  alle  disposizioni
vigenti e' ammessa soltanto per ragioni di  studio.  Tale  deroga  e'
consentita a condizione che le quantita' siano  limitate,  che  detti
detersivi non siano da immettere in commercio e siano  eliminati  con
idonee precauzioni e  che  di  essi  vengano  conservati  i  relativi
protocolli di studio per almeno tre anni. 
  2.  E'  fatto  obbligo  ai  detentori  dei  suddetti  detersivi  di
compilare un apposito registro, numerato e vidimato dagli  organi  di
vigilanza, da tenere a disposizione degli stessi,  con  l'indicazione
delle  quantita'  in  deposito  e  di  quelle  impiegate  per   scopi
scientifici e sperimentali. 
                   Visto, il Ministro della sanita' 
                             DONAT CATTIN