Art. 16. Detenzione per ragioni di studio di detersivi non conformi alle prescrizioni vigenti 1. La detenzione di detersivi non conformi alle disposizioni vigenti e' ammessa soltanto per ragioni di studio. Tale deroga e' consentita a condizione che le quantita' siano limitate, che detti detersivi non siano da immettere in commercio e siano eliminati con idonee precauzioni e che di essi vengano conservati i relativi protocolli di studio per almeno tre anni. 2. E' fatto obbligo ai detentori dei suddetti detersivi di compilare un apposito registro, numerato e vidimato dagli organi di vigilanza, da tenere a disposizione degli stessi, con l'indicazione delle quantita' in deposito e di quelle impiegate per scopi scientifici e sperimentali. Visto, il Ministro della sanita' DONAT CATTIN