(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 2)
                               Art. 2. 
                             Terminologia 
  1. I termini di detergente sintetico,  detersivo  e  preparato  per
lavare sono tra loro sinonimi. 
  2.  Ai  fini  del  presente   regolamento   valgono   le   seguenti
definizioni: 
   a)  tensioattivi:  composti  organici  che,  per  la   particolare
struttura molecolare, hanno la proprieta' di  abbassare  la  tensione
superficiale delle soluzioni acquose che  li  contengono.  Essi  sono
classificati,   in   base    alle    caratteristiche    chimiche    e
chimico-fisiche, nelle quattro categorie previste dalla legge; 
   b) tensioattivi  sintetici:  composti  organici  di  sintesi,  non
presenti in natura, destinati ad esplicare  azione  detergente  nelle
formulazioni dei detersivi; 
   c) elementi secondari: sono sostanze complementari  e  si  possono
distinguere in coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi, ed  altri
elementi  accessori  utilizzati   insieme   ai   tensioattivi   nella
formulazione dei detersivi; in particolare: 
    1) per coadiuvanti si intendono i costituenti complementari di un
detersivo -- generalmente  inorganici  -  che,  per  quanto  riguarda
l'azione  specifica  del  lavaggio,  migliorano  le  prestazioni  del
formulato; 
   2) per rinforzanti si intendono i costituenti complementari di  un
detersivo - generalmente organici - che integrano o completano alcune
caratteristiche dei costituenti principali del formulato; 
    3) per cariche si intendono i prodotti inorganici ed  organici  -
generalmente inerti -  usati  per  ottenere  il  tipo  desiderato  di
presentazione e/o concentrazione di un detersivo; 
    4) per additivi si intendono i costituenti  complementari  di  un
preparato per lavare che conferiscono al formulato proprieta' diverse
da quelle dell'azione specifica di lavaggio; 
   d) biodegradazione o  degradazione  biologica:  demolizione  delle
sostanze  organiche  effettuata  per  azione  dei  microrganismi,  in
composti inorganici semplici, generalmente innocui alla vita  animale
e vegetale; 
   e) biodegradabilita': attitudine che devono avere i tensioattivi a
subire la degradazione biologica; 
   f) percentuale di biodegradabilita': percentuale  di  tensioattivi
sintetici  di  ciascuna  categoria  che   subisce   la   degradazione
biologica, determinata secondo i metodi fissati a norma  dell'art.  4
della legge; 
   g) detersivi sfusi: detersivi in confezioni non  originali  e  non
preconfezionati; 
   h) detersivi trasportati alla rinfusa:  detersivi  confezionati  e
trasportati non in contenitori individuali ma  in  unita'  di  carico
costituita dallo stesso mezzo di trasporto.