Art. 2. Terminologia 1. I termini di detergente sintetico, detersivo e preparato per lavare sono tra loro sinonimi. 2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) tensioattivi: composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprieta' di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono. Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle quattro categorie previste dalla legge; b) tensioattivi sintetici: composti organici di sintesi, non presenti in natura, destinati ad esplicare azione detergente nelle formulazioni dei detersivi; c) elementi secondari: sono sostanze complementari e si possono distinguere in coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi, ed altri elementi accessori utilizzati insieme ai tensioattivi nella formulazione dei detersivi; in particolare: 1) per coadiuvanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo -- generalmente inorganici - che, per quanto riguarda l'azione specifica del lavaggio, migliorano le prestazioni del formulato; 2) per rinforzanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo - generalmente organici - che integrano o completano alcune caratteristiche dei costituenti principali del formulato; 3) per cariche si intendono i prodotti inorganici ed organici - generalmente inerti - usati per ottenere il tipo desiderato di presentazione e/o concentrazione di un detersivo; 4) per additivi si intendono i costituenti complementari di un preparato per lavare che conferiscono al formulato proprieta' diverse da quelle dell'azione specifica di lavaggio; d) biodegradazione o degradazione biologica: demolizione delle sostanze organiche effettuata per azione dei microrganismi, in composti inorganici semplici, generalmente innocui alla vita animale e vegetale; e) biodegradabilita': attitudine che devono avere i tensioattivi a subire la degradazione biologica; f) percentuale di biodegradabilita': percentuale di tensioattivi sintetici di ciascuna categoria che subisce la degradazione biologica, determinata secondo i metodi fissati a norma dell'art. 4 della legge; g) detersivi sfusi: detersivi in confezioni non originali e non preconfezionati; h) detersivi trasportati alla rinfusa: detersivi confezionati e trasportati non in contenitori individuali ma in unita' di carico costituita dallo stesso mezzo di trasporto.