Art. 3. Biodegradabilita' - Tossicita' - Contenuto di composti di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo 1. Sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, primo comma, della legge i tensioattivi sintetici presenti nei detersivi. I metodi per la determinazione della biodegradabilita' e le relative tolleranze sono fissati secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 della legge. 2. Con le stesse modalita' sono definiti i criteri di valutazione della tossicita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge. A tal fine i produttori di preparati per lavare devono comunicare ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco delle materie prime utilizzate nei vari formulati in produzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento; i produttori devono altresi' provvedere agli opportuni aggiornamenti nel tempo di detto elenco, comunicando ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente le eventuali ulteriori materie prime utilizzate nei detersivi, in concomitanza con la loro messa in produzione. Il Ministero della sanita', anche su indicazione del Ministero dell'ambiente, puo' richiedere ai produttori di detersivi ulteriori informazioni o chiarimenti. 3. I detersivi, per cio' che concerne i composti di fosforo ed i loro sostituenti presenti nei formulati, devono rispondere alle prescrizioni della vigente normativa di settore. I relativi metodi di controllo sono fissati secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 della legge.
Nota all'art. 3: Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art. 2. - E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti. E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duemilioni a lire ventimilioni". "Art. 4. - Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti".