(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 3)
                               Art. 3. 
        Biodegradabilita' - Tossicita' - Contenuto di composti 
           di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo 
  1. Sono soggetti agli obblighi di  cui  all'art.  2,  primo  comma,
della legge i tensioattivi sintetici presenti nei detersivi. I metodi
per  la  determinazione  della  biodegradabilita'   e   le   relative
tolleranze sono fissati secondo le modalita'  stabilite  dall'art.  4
della legge. 
  2. Con le stesse modalita' sono definiti i criteri  di  valutazione
della tossicita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge. A tal
fine i produttori  di  preparati  per  lavare  devono  comunicare  ai
Ministeri della sanita' e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento,  l'elenco  delle  materie
prime utilizzate nei  vari  formulati  in  produzione  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  regolamento;  i  produttori  devono
altresi' provvedere agli opportuni aggiornamenti nel tempo  di  detto
elenco, comunicando ai Ministeri della  sanita'  e  dell'ambiente  le
eventuali  ulteriori  materie  prime  utilizzate  nei  detersivi,  in
concomitanza con la loro messa  in  produzione.  Il  Ministero  della
sanita', anche  su  indicazione  del  Ministero  dell'ambiente,  puo'
richiedere  ai  produttori  di  detersivi  ulteriori  informazioni  o
chiarimenti. 
  3. I detersivi, per cio' che concerne i composti di  fosforo  ed  i
loro sostituenti  presenti  nei  formulati,  devono  rispondere  alle
prescrizioni della vigente normativa di settore. I relativi metodi di
controllo sono fissati secondo le  modalita'  stabilite  dall'art.  4
della legge. 
 
          Nota all'art. 3:
             Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 136/1983 e'
          il seguente:
             "Art.  2.  -  E'  vietata  la produzione, la detenzione,
          l'immissione in commercio,  l'introduzione  nel  territorio
          dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali
          o  degli  esercizi  pubblici   di   detersivi   quando   la
          biodegradabilita'  media dei tensioattivi sintetici in essi
          contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna  delle
          seguenti   categorie:   anionici,  cationici,  non  ionici,
          anfoliti.
             E'   in   ogni  caso  vietata  nella  fabbricazione  dei
          detersivi l'utilizzazione di tensioattivi  sintetici  o  di
          altre  sostanze  che  nelle  normali  condizioni di impiego
          possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali
          e   delle   piante   e   piu'  in  generale  all'equilibrio
          dell'ambiente.
             I  contravventori alle disposizioni dei commi precedenti
          sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
          con  l'arresto  fino  a  sei  mesi  e con l'ammenda da lire
          duemilioni a lire ventimilioni".
             "Art.  4. - Il Ministro della sanita', di concerto con i
          Ministri     dell'interno,     dei     lavori     pubblici,
          dell'agricoltura   e  delle  foreste,  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato  del
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica, emana, con decreti pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica,  i  metodi,  con  le relative
          tolleranze,  per  il  controllo  della   rispondenza   alle
          prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse
          forme agli eventuali aggiornamenti".