(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 4)
                               Art. 4. 
                   Autorita' centrale e periferica 
  1. Il Ministro della sanita' ed il sindaco esercitano la  vigilanza
di cui, rispettivamente, agli articoli 5, ultimo  comma,  e  6  della
legge. 
 
          Nota all'art. 4:
             Il testo dell'art. 5, ultimo comma, e dell'art. 6, della
          legge n.  136/1983 e' il seguente:
             "Art.  5, ultimo comma. - Il Ministro della sanita' puo'
          procedere in qualunque momento, a mezzo di propri  tecnici,
          ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi".
             "Art.  6.  -  Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di
          prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla  legge
          30  aprile  1962,  n.  283, e successive modificazioni, dal
          D.L. 30 dicembre 1981, n. 801,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo 1982, n.  62 e dalla
          presente  legge,  ordina  il  sequestro  e  provvede   alla
          destinazione  dei prodotti stessi su direttive del Ministro
          della sanita'".