Art. 4. Autorita' centrale e periferica 1. Il Ministro della sanita' ed il sindaco esercitano la vigilanza di cui, rispettivamente, agli articoli 5, ultimo comma, e 6 della legge.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 5, ultimo comma, e dell'art. 6, della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art. 5, ultimo comma. - Il Ministro della sanita' puo' procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi". "Art. 6. - Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanita'".