Art. 5. Compiti dell'autorita' periferica 1. Gli organi sanitari competenti sono tenuti a procedere con uniformita' di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni tecniche emanate dal Ministero della sanita', e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.