(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 5)
                               Art. 5. 
                  Compiti dell'autorita' periferica 
  1. Gli organi sanitari  competenti  sono  tenuti  a  procedere  con
uniformita' di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie,
alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le  istruzioni
tecniche  emanate  dal  Ministero  della  sanita',  e  le   eventuali
statuizioni in materia emanate dalle regioni.