Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione sanitaria 1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria. 2. Le autorizzazioni gia' concesse ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 125, debbono essere rinnovate, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale scopo l'imprenditore esercente deve presentare domanda di rinnovo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 7: La legge n. 125/1971, abrogata dell'art. 10 della legge n. 136/1983, recava anch'essa norme sulla biodegradabilita' dei detergenti sintetici.