(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 7)
                               Art. 7. 
                Rilascio dell'autorizzazione sanitaria 
  1.  Il   sindaco,   accertata   l'osservanza   delle   disposizioni
igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o  la
predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per  la
salvaguardia    dei    lavoratori    e    dell'ambiente,     rilascia
l'autorizzazione sanitaria. 
  2. Le autorizzazioni gia' concesse ai sensi  della  legge  3  marzo
1971, n. 125, debbono essere rinnovate, entro e  non  oltre  un  anno
dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento.  A  tale
scopo l'imprenditore esercente deve  presentare  domanda  di  rinnovo
entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
 
          Nota all'art. 7:
             La  legge n. 125/1971, abrogata dell'art. 10 della legge
          n.     136/1983,    recava    anch'essa     norme     sulla
          biodegradabilita' dei detergenti sintetici.