Art. 8. Modalita' di prelievo ed ottenimento del campione 1. I prelievi dei campioni destinati alle analisi devono essere eseguiti, da personale tecnico qualificato, separatamente per ogni detersivo, in modo che il prelievo, da effettuare in quantita' di quattro chilogrammi per un prodotto solido o di quattro litri per un prodotto liquido o in crema, rappresenti la composizione media del prodotto stesso. 2. La procedura di campionamento deve essere eseguita con le modalita' sottoindicate: a) detersivi granulari e/o in polvere: 1) dopo la rilevazione delle caratteristiche del prodotto confezionato (tipo di contenitore e del sistema di chiusura, dicitura ed etichettatura), si procede alla apertura della confezione o delle confezioni (complessivamente si debbono avere a disposizione almeno quattro chilogrammi di prodotto) e se ne versa tutto il contenuto nella posizione centrale di una superficie piana in modo da formare un cono; 2) nel caso di prodotti sfusi si preleva, dopo idonea omogeneizzazione, una quantita' di almeno quattro chilogrammi di detersivo e si procede alla descritta disposizione a cono; 3) si applica il dispositivo per la suddivisione in quarti al centro del cono in modo da suddividerlo in quattro parti; 4) si raccolgono e si riuniscono a due a due le parti contrapposte formando con esse due cumuli a cono e si ripete l'operazione descritta per ottenere quattro campioni equivalenti da almeno un chilogrammo ciascuno; 5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere posto in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione; b) detersivi per lavare liquidi o in crema: 1) dopo la rilevazione delle caratteristiche del prodotto confezionato (tipo del contenitore e del sistema di chiusura, dicitura ed etichettatura), si procede all'apertura della confezione o delle confezioni e si opera come segue; 2) nel caso di confezioni uguali o superiori a quattro litri si agita il prodotto per assicurarne la omogeneizzazione e quindi si prelevano quattro campioni equivalenti da un litro; 3) nel caso di confezioni piu' piccole se ne sceglie un numero sufficiente per ottenere almeno quattro litri complessivi di prodotto; si mescola a fondo il contenuto delle singole confezioni per assicurarne la omogeneita'; si omogeneizza in un contenitore il contenuto delle singole confezioni e si ripartisce in quattro campioni da un litro la miscela ottenuta; 4) nel caso di prodotti sfusi si procede, previa adeguata omogeneizzazione, al prelievo di quattro litri complessivi di prodotto, ripartiti in quattro campioni da un litro; 5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere posto in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione. 3. Nel caso in cui non sia stato possibile seguire le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dovra' esserne fatta specifica menzione nel verbale di prelievo precisando i motivi e descrivendo la procedura seguita.