(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 8)
                               Art. 8. 
          Modalita' di prelievo ed ottenimento del campione 
  1. I prelievi dei campioni destinati  alle  analisi  devono  essere
eseguiti, da personale tecnico qualificato,  separatamente  per  ogni
detersivo, in modo che il prelievo, da  effettuare  in  quantita'  di
quattro chilogrammi per un prodotto solido o di quattro litri per  un
prodotto liquido o in crema, rappresenti la  composizione  media  del
prodotto stesso. 
  2. La procedura  di  campionamento  deve  essere  eseguita  con  le
modalita' sottoindicate: 
  a) detersivi granulari e/o in polvere: 
   1)  dopo  la  rilevazione  delle  caratteristiche   del   prodotto
confezionato (tipo di contenitore e del sistema di chiusura, dicitura
ed etichettatura), si procede alla apertura della confezione o  delle
confezioni (complessivamente si debbono avere a  disposizione  almeno
quattro chilogrammi di prodotto) e se ne  versa  tutto  il  contenuto
nella posizione centrale di una superficie piana in modo  da  formare
un cono; 
   2)  nel  caso  di  prodotti  sfusi   si   preleva,   dopo   idonea
omogeneizzazione, una quantita'  di  almeno  quattro  chilogrammi  di
detersivo e si procede alla descritta disposizione a cono; 
   3) si applica il dispositivo per  la  suddivisione  in  quarti  al
centro del cono in modo da suddividerlo in quattro parti; 
   4) si raccolgono e si riuniscono a due a due le parti contrapposte
formando con  esse  due  cumuli  a  cono  e  si  ripete  l'operazione
descritta per ottenere quattro  campioni  equivalenti  da  almeno  un
chilogrammo ciascuno; 
   5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere  posto  in  un
contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione; 
  b) detersivi per lavare liquidi o in crema: 
   1)  dopo  la  rilevazione  delle  caratteristiche   del   prodotto
confezionato  (tipo  del  contenitore  e  del  sistema  di  chiusura,
dicitura ed etichettatura), si procede all'apertura della  confezione
o delle confezioni e si opera come segue; 
   2) nel caso di confezioni uguali o superiori a  quattro  litri  si
agita il prodotto per assicurarne la  omogeneizzazione  e  quindi  si
prelevano quattro campioni equivalenti da un litro; 
   3) nel caso di confezioni piu' piccole se  ne  sceglie  un  numero
sufficiente  per  ottenere  almeno  quattro  litri   complessivi   di
prodotto; si mescola a fondo il contenuto  delle  singole  confezioni
per assicurarne la omogeneita'; si omogeneizza in un  contenitore  il
contenuto  delle  singole  confezioni  e  si  ripartisce  in  quattro
campioni da un litro la miscela ottenuta; 
   4)  nel  caso  di  prodotti  sfusi  si  procede,  previa  adeguata
omogeneizzazione,  al  prelievo  di  quattro  litri  complessivi   di
prodotto, ripartiti in quattro campioni da un litro; 
   5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere  posto  in  un
contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione. 
  3. Nel caso in cui non sia stato possibile seguire le procedure  di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, dovra' esserne fatta  specifica
menzione nel verbale di prelievo precisando i motivi e descrivendo la
procedura seguita.