Art. 9. Processo verbale del prelievo 1. Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, cinque nel caso di prelievi da confezioni originali, contenenti le seguenti indicazioni: a) il numero d'ordine, la data, l'ora ed il luogo del prelievo; b) le generalita' e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo; c) il nome dell'imprenditore o la ragione sociale dell'impresa, il luogo dello stabilimento in cui e' stato eseguito il prelievo e le generalita' della persona che ha assistito al prelievo; d) la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalita' ed integrita' delle confezioni; e) modalita' del prelievo; f) la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati loro rilasciati un esemplare del processo verbale ed uno dei campioni; g) la dichiarazione che il processo verbale e' stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si e' rifiutato di sottoscriverlo; h) le eventuali dichiarazioni dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione; i) la dichiarazione che sui contenitori dei campioni e' stato apposto, se del caso, il timbro o il sigillo dell'imprenditore; l) le eventuali osservazioni o altre dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti. 2. Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.