(Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici- art. 9)
                               Art. 9. 
                    Processo verbale del prelievo 
  1. Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale,  in  quattro
esemplari, cinque nel  caso  di  prelievi  da  confezioni  originali,
contenenti le seguenti indicazioni: 
    a) il numero d'ordine, la data, l'ora ed il luogo del prelievo; 
    b) le generalita' e la qualifica delle persone  che  eseguono  il
prelievo; 
    c) il nome dell'imprenditore o la ragione  sociale  dell'impresa,
il luogo dello stabilimento in cui e' stato eseguito il prelievo e le
generalita' della persona che ha assistito al prelievo; 
    d)  la  natura  del  prodotto,  le  indicazioni  riportate  sulle
confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto  sfuso  o  in
contenitori originali con  particolare  cenno  alla  originalita'  ed
integrita' delle confezioni; 
    e) modalita' del prelievo; 
    f) la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante  o
del custode del prodotto che sono stati loro rilasciati un  esemplare
del processo verbale ed uno dei campioni; 
    g) la dichiarazione che il processo verbale e' stato  letto  alla
presenza dell'interessato e da lui sottoscritto  o  che  egli  si  e'
rifiutato di sottoscriverlo; 
    h)  le  eventuali  dichiarazioni  dell'imprenditore  o  del   suo
rappresentante  o  del  custode  del  prodotto   sulle   aggiunte   o
manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione; 
    i) la dichiarazione che sui contenitori  dei  campioni  e'  stato
apposto, se del caso, il timbro o il sigillo dell'imprenditore; 
    l)  le  eventuali  osservazioni   o   altre   dichiarazioni   dei
verbalizzanti e delle persone presenti. 
  2. Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e
dall'imprenditore o da  un  suo  rappresentante  o  dal  custode  del
prodotto.