Art. 20.
  Il regime normale degli alunni e' l'internato.
  Possono  tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.
  L'istituto   e   il   convitto  costituiscono  un  unico  organismo
amministrativo.
  Il preside dell'istituto e' anche capo del convitto.
  Al  funzionamento del convitto sono addetti gli istitutori indicati
nella annessa tabella organica.
  Ad  uno  di  essi  e'  affidata le vigilanza generale sul convitto,
mentre gli altri esercitano la  vigilanza  immediata  sui  convittori
durante  lo  studio,  i  pasti,  la ricreazione, le passeggiate e nei
dormitori.
  Sotto  il  profilo  disciplinare,  la vigilanza degli istitutori e'
estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.