Art. 20. Il regime normale degli alunni e' l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni. L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo. Il preside dell'istituto e' anche capo del convitto. Al funzionamento del convitto sono addetti gli istitutori indicati nella annessa tabella organica. Ad uno di essi e' affidata le vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata sui convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori. Sotto il profilo disciplinare, la vigilanza degli istitutori e' estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.