Art. 21.
  Gli  istitutori  e il personale ausiliario addetto al convitto sono
considerati alla diretta dipendenza dell'istitutore incaricato  della
vigilanza generale del convitto.
  Per  l'assolvimento delle mansioni spettantigli, all'istitutore con
funzioni  di  coordinatore  della  vigilanza  puo'  essere   concesso
alloggio gratuito nell'istituto per se' e la propria famiglia.