Art. 21. Gli istitutori e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza dell'istitutore incaricato della vigilanza generale del convitto. Per l'assolvimento delle mansioni spettantigli, all'istitutore con funzioni di coordinatore della vigilanza puo' essere concesso alloggio gratuito nell'istituto per se' e la propria famiglia.