Art. 22.
  I  convittori  sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura
e' fissata, anno per anno, dal consiglio di istituto su proposta  del
preside,  col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare
a sopperire a tutte le spese di mantenimento del  convittore  durante
il periodo dell'internato.
  La retta da' diritto al vitto, all'allogio, alle visite mediche del
sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le  specialita'),  al
lavaggio, rammendatura e stiratura della biancheria.
  Spetta  alla giunta esecutiva del consiglio di istituto di fissare,
su proposta del  preside  dell'istituto,  la  tabella  dietetica  dei
convittori.
  Il  preside  ha  facolta'  di  apportare  alla tabella dietetica le
variazioni di carattere temporaneo richieste  dalle  circostanze.  Le
veriazioni  di  carattere  permanente sono deliberate di norma, prima
dell'apertura delle iscrizioni, dalla giunta esecutiva,  su  proposta
del preside.
  Il tattamento dei convittori e' uguale per tutti.
  Consentendolo  il bilancio, il consiglio di istituto ha facolta' di
accordare, su proposta del collegio dei docenti, riduzioni di retta a
giovani  appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e
che risultino meritevoli per profitto e condotta.
  I  semi-convittori  consumano  nell'istituto  il desinare e seguono
durante il tempo di loro permanenza in convitto l'orario e  le  norme
stabilite  per i convittori. Oltre alle tasse relative alla frequenza
della scuola di appartenenza essi sono tenuti a corrispondere, per il
vitto  e  l'assistenza  durante  la permanenza in convitto, una somma
mensile da fissarsi dal consiglio di istituto con criterio analogo  a
quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.