Art. 22. I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura e' fissata, anno per anno, dal consiglio di istituto su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato. La retta da' diritto al vitto, all'allogio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialita'), al lavaggio, rammendatura e stiratura della biancheria. Spetta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori. Il preside ha facolta' di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le veriazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dalla giunta esecutiva, su proposta del preside. Il tattamento dei convittori e' uguale per tutti. Consentendolo il bilancio, il consiglio di istituto ha facolta' di accordare, su proposta del collegio dei docenti, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta. I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse relative alla frequenza della scuola di appartenenza essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di istituto con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.