Art. 23.
  La  retta  e'  pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate e'
stabilita dal consiglio di istituto.
  Non  e'  consentita  la restituzione di quote di rette gia' pagate,
salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto  per  ragioni
di salute.
  In  caso  di  passaggio  del  convittore  ad  altro istituto, sara'
opportuno  effettuare  conguaglio  delle  rette  tra   gli   istituti
interessati.