Art. 24.
  La  famiglia  dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso
l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di istituto
su  proposta  del preside per le spese di cancelleria, libri ed altre
di carattere personale dell'alunno stesso.
  Tale  deposito dovra' essere reintegrato dalle famiglie a richiesta
del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa  alla  famiglia
medesima della quota delle spese sostenute per l'alunno.