Art. 24. La famiglia dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di istituto su proposta del preside per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso. Tale deposito dovra' essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della quota delle spese sostenute per l'alunno.