Art. 26. Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Solcio di Lesa ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilanco del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione FANFANI, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1989 Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 15