(Norme-art. 103)
                              Art. 103 
      (Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo) 
  1.  Per  la  trascrizione  e   la   cancellazione   del   sequestro
conservativo  richiesto  dal  pubblico   ministero,   l'ufficio   del
conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o
diritto, salva l'azione contro il condannato.