(Norme-art. 11)
                               Art. 11 
             (Trasferimenti del personale delle sezioni) 
  1.  I  trasferimenti  del  personale  della  sezione   di   polizia
giudiziaria sono disposti  dall'amministrazione  di  appartenenza  su
proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui  e'  istituita  la
sezione ovvero, su iniziativa  della  amministrazione,  previo  nulla
osta del medesimo e del  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello. 
  2. Qualora il trasferimento si renda necessario in  relazione  alla
progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo
dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.