(Norme-art. 118)
                              Art. 118 
  (Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari) 
  1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali
i difensori hanno diritto di assistere, sono  raccolti  in  fascicolo
separato; sulla copertina  del  fascicolo  e'  segnata  la  data  del
deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il  termine
fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.