(Norme-art. 126)
                              Art. 126 
    (Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  408  comma  2  del  codice,  il
pubblico ministero trasmette gli atti  al  giudice  per  le  indagini
preliminari dopo  la  presentazione  dell'opposizione  della  persona
offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma  3  del
medesimo articolo.