(Norme-art. 17)
                               Art. 17 
                     (Procedimento disciplinare) 
  1. L'azione  disciplinare  e'  promossa  dal  procuratore  generale
presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale  o  l'agente
presta  servizio.  Dell'inizio  dell'azione  disciplinare   e'   data
comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende  l'ufficiale  o
l'agente di polizia giudiziaria. 
  2.  L'addebito  e'  contestato  all'incolpato  per   iscritto.   La
contestazione  indica  succintamente  il   fatto   e   la   specifica
trasgressione della quale l'incolpato e' chiamato a rispondere.  Essa
e' notificata all'incolpato e contiene l'avviso che,  fino  a  cinque
giorni prima dell'udienza, egli  puo'  presentare  memorie,  produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni. 
  3. Competente a giudicare e' una commissione composta: 
   a) da un presidente di sezione  della  corte  di  appello  che  la
presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni  dal
consiglio giudiziario; 
   b) da un ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  scelto,  a  seconda
dell'appartenenza  dell'incolpato,  fra  tre  ufficiali  di   polizia
giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore,  dal
comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona  della
guardia di finanza. Se l'incolpato non  appartiene  alla  polizia  di
Stato, ai carabinieri o  alla  guardia  di  finanza,  a  comporre  la
commissione e' invece chiamato un ufficiale  di  polizia  giudiziaria
appartenente alla stessa amministrazione  dell'incolpato  e  nominato
ogni due anni dagli organi che la rappresentano. 
  4.  Nel  procedimento  disciplinare   si   osservano,   in   quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del  codice.  L'accusa
e' esercitata dal  procuratore  generale  che  ha  promosso  l'azione
disciplinare o da  un  suo  sostituto.  L'incolpato  ha  facolta'  di
nominare un  difensore  scelto  tra  gli  appartenenti  alla  propria
amministrazione ovvero tra gli  avvocati  e  i  procuratori  iscritti
negli albi professionali. In mancanza di tale nomina,  il  presidente
della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo
le modalita' previste dall'articolo 97 del codice. 
  5. Il procuratore generale presso la corte di  appello  comunica  i
provvedimenti all'amministrazione di  appartenenza  dell'ufficiale  o
agente di polizia giudiziaria nei cui  confronti  e'  stata  promossa
l'azione disciplinare.