(Norme-art. 172)
                              Art. 172 
         (Restituzione alla sezione di ricorsi gia' rimessi 
                         alle sezioni unite) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del  codice,  il  presidente
della corte di cassazione puo' restituire  alla  sezione  il  ricorso
qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi  sulla
medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato. 
  2. In nessun caso puo' essere restituito il ricorso che,  dopo  una
decisione delle sezioni unite, e' stato rimesso da una sezione  della
corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono  dar
luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.