(Norme-art. 179)
                              Art. 179 
              (Procedimento davanti al giuri' d'onore) 
  1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche. 
  2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio'
che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto. 
  3. E' vietata la pubblicazione, in tutto  o  in  parte,  anche  per
riassunto  o  a  guisa  di  informazione,  degli  atti  e   documenti
concernenti il  giudizio,  fatta  eccezione  per  il  verdetto.  Sono
applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale. 
  4. Quando lo ritiene necessario,  il  giuri'  puo',  anche  di  sua
iniziativa, sentire testimoni. 
  5.  Il  giuri',  quando  e'  stato  nominato  nei   modi   indicati
nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni
alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli,
salvo che vi ostino gravi  ragioni  di  servizio,  e  compiere  altri
accertamenti.