(Norme-art. 180)
                              Art. 180 
                        (Sanzioni pecuniarie) 
  1. I componenti del  giuri'  che  violano  gli  obblighi  stabiliti
dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono  essere
condannati al pagamento di una somma da  lire  cinquantamila  a  lire
cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. 
  2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei  modi  indicati
nell'articolo 177  commi  3  e  4,  il  testimone  che  omette  senza
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,
puo'  essere  condannato  al  pagamento  di   una   somma   da   lire
venticinquemila a lire duecentocinquantamila  a  favore  della  cassa
delle ammende. 
  3. Le condanne previste dai  commi  1  e  2  sono  pronunciate  dal
presidente del  tribunale,  sentito  il  trasgressore,  e  alla  loro
esecuzione  provvede  la  cancelleria  del  tribunale,  osservate  le
disposizioni dell'articolo 664 del codice.