(Norme-art. 196)
                              Art. 196 
(Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive  a
                      richiesta dell'imputato) 
  1.  Le  sentenze  che  hanno  dichiarato  estinto  il   reato   per
applicazione  di  sanzioni  sostitutive  a  richiesta   dell'imputato
previste dall'articolo 77 della legge 24  novembre  1981  n.  689  si
iscrivono solo agli effetti dell'articolo 80 della medesima legge. 
  Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati  richiesti
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati  di  pubblici
servizi a norma dell'articolo 688 comma 1 del codice.