(Norme-art. 22)
                               Art. 22 
(Comparizione  delle  persone  in  stato  di  arresto  o   detenzione
                            domiciliare) 
  1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione  domiciliare
deve  comparire  per  ragioni  di  giustizia  davanti   all'autorita'
giudiziaria, il giudice competente  a  norma  dell'articolo  279  del
codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si  svolge
la detenzione, se non ritiene di dover disporre  l'accompagnamento  o
la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o  di
sicurezza, autorizza l'allontanamento  dal  luogo  di  arresto  o  di
detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le
opportune  prescrizioni  e  da'   comunicazione   del   provvedimento
all'ufficio di polizia giudiziaria  territorialmente  competente.  Il
giudice per le indagini  preliminari  provvede  sentito  il  pubblico
ministero. 
  2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 puo' essere concessa anche
quando  la  traduzione  sia  stata  disposta   da   altra   autorita'
giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.