(Norme-art. 257)
                              Art. 257 
               (Criteri per l'emissione delle sentenze 
                         di proscioglimento) 
  1.  Ai  fini  della  pronuncia  delle   sentenze   istruttorie   di
proscioglimento ovvero  di  quelle  previste  dall'articolo  421  del
codice abrogato, il giudice puo' tenere conto  delle  diminuzioni  di
pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le  disposizioni
dell'articolo 69 del codice penale.