(Norme-art. 38)
                               Art. 38 
   (Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova) 
  1.  Al  fine  di  esercitare  il  diritto   alla   prova   previsto
dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti
e di consulenti tecnici, hanno facolta'  di  svolgere  investigazioni
per ricercare e individuare elementi di prova a  favore  del  proprio
assistito  e  di  conferire  con  le   persone   che   possano   dare
informazioni. 
  2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta, su incarico
del difensore, da investigatori privati autorizzati.