(Norme-art. 46)
                               Art. 46 
             (Esecuzione dell'accompagnamento coattivo) 
  1. Il  provvedimento  che  dispone  l'accompagnamento  coattivo  e'
trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita'
giudiziaria che lo ha emesso, all'organo  che  deve  provvedere  alla
esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.