(Norme-art. 55)
                               Art. 55 
(Modalita' di attuazione delle  notificazioni  urgenti  a  mezzo  del
                      telefono o del telegrafo) 
  1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149  commi
4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria. 
  2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e  il  testo
del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma  2  del  codice,  con
l'indicazione della persona  che  lo  trasmette,  di  quella  che  lo
riceve, dell'ora e del giorno di  trasmissione,  sono  allegati  agli
atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.