(Norme-art. 96)
                               Art. 96 
                (Separazione degli imputati detenuti) 
  1.  Negli  istituti  di  custodia  gli  imputati  in   uno   stesso
procedimento o comunque di uno  stesso  reato  devono  essere  tenuti
separati tra loro, se l'autorita' giudiziaria abbia  cosi'  ordinato.
In mancanza di tale  ordine,  la  separazione  deve  essere  disposta
sempre che lo consentano le possibilita' dell'istituto.