(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 
   GIUGNO 1989, N. 245. 
  All'articolo 3, al comma 1, le  parole:  "con  modificazioni"  sono
soppresse. 
  All'articolo 5: 
   al comma 1, le parole: "28  giugno  1988"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "28 giugno 1989"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' consentita fino al 1› dicembre 1989 la produzione  di  latte
UHT  a  lunga  conservazione,   di   latte   sterilizzato   a   lunga
conservazione, di latte pastorizzato e di latte  fresco  pastorizzato
utilizzando   contenitori   recanti    le    denominazioni    vigenti
anteriormente all'entrata in vigore della legge  3  maggio  1989,  n.
169"; 
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3  dell'articolo
9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' differita  per
un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2-ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo
9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, puo' prevedere un
rapporto proporzionale tra la dimensione del sacchetto di plastica  e
la dimensione delle indicazioni  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
articolo 9-sexies. 
  2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 9-sexies del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per  i  sacchetti
di  plastica  destinati  ai  negozi  di  regali,  gioielli,  profumi,
calzature e abbigliamento, e che siano dotati di manico in corda o di
manico applicato di plastica rigida, possono essere soddisfatti anche
con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque inferiore a
50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto". 
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
 "Art. 5-bis. - 1. L'imposta istituita dall'articolo 1, comma 8,  del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.  475,  e'  applicabile
dal momento dell'entrata in vigore del decreto  ministeriale  con  il
quale  il  Ministro   delle   finanze,   di   concerto   con   quello
dell'ambiente,  definisce  le  modalita'   applicative   dell'imposta
stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili. 
  Art. 5-ter. - 1. L'imposta che matura all'atto  dell'immissione  in
consumo non e' dovuta per la produzione di sacchetti di plastica  non
biodegradabili, di cui all'articolo 1, comma 8, del  decreto-legge  9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 1988, n. 475, intervenuta nel periodo 1›  febbraio-20  marzo
1989. 
  2. Il produttore e' comunque tenuto, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, al versamento, con le modalita'  vigenti  ed  al  competente
ufficio  tecnico  delle  imposte  di   fabbricazione,   delle   somme
eventualmente  riscosse,  nel  periodo  di  cui  al  comma   1,   dal
cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo  di
rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti
gli interessi di  cui  al  decreto-legge  26  maggio  1978,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388". 
 Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
 "Art. 6-bis. - 1. I termini per la  presentazione  dei  progetti  di
adeguamento delle emissioni previsti dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,  nonche'  il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 13  dello  stesso  decreto
del Presidente della Repubblica sono regolati  secondo  le  modalita'
indicate  nell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento   alle   regioni
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
21 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  171  del  24
luglio 1989. 
  Art.  6-  ter.  -  1.  Il  termine  del  30  giugno  1989  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1988,  n.  12,
relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali
delle  zone  terremotate  della  Basilicata  e  della   Campania   e'
ulteriormente fissato al 30 giugno 1990,  limitatamente,  nei  comuni
disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato. 
  2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge  26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 120, e' fissato alla medesima data del 30 giugno 1990. 
  3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo  12,
comma 7, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1989. 
  4. Il termine per l'esercizio della delega di  cui  all'articolo  7
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' prorogato al 31 dicembre 1989. 
  Art. 6-quater. - 1. Il termine di cui al comma  2  dell'articolo  2
del  decreto-legge  26  gennaio  1987,   n.   10,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo   1987,   n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di scarichi dei  frantoi  oleari,  e'
prorogato di un anno".