Art. 3.
  1. La verifica dell'esistenza dei requisiti giuridico-economici che
all'epoca motivarono la concessione della  pensione,  dell'assegno  o
dell'indennita'  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  e la loro attuale
permanenza, e' effettuata sulla base della  documentazione  acquisita
agli  atti del fascicolo dell'interessato oppure da questi presentata
personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi
con  dati,  notizie  o  certificati riferiti all'epoca da richiedersi
d'ufficio ai competenti Ministeri o enti.
  2.  Al  termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun
nominativo interessato apposita  relazione  sull'esito  della  stessa
all'ufficio  di  cui al successivo art. 7 il quale provvede a riunire
tale  relazione  a  quella  concernente  gli  accertamenti   sanitari
effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
  3.  Da  tale  relazione  deve  risultare  per  ogni interessato: a)
l'indicazione della situazione giuridica e di quella  economica  come
risulta  dagli  atti  esistenti  in  fascicolo;  b)  la  natura delle
provvidenze economiche (pensioni, assegno, indennita') concesse sulla
base  della  documentazione giuridico-economica all'epoca presentata;
c) il giudizio sulla situazione giuridica e su quella economica  come
viene  a  risultare per effetto della nuova documentazione acquisita,
con riferimento sia alla situazione attuale che  a  quella  esistente
all'epoca  e  che  costitui'  il presupposto per la concessione delle
provvidenze  economiche;  d)  la  proposta  per  la  conferma   delle
provvidenze  accordate o per la loro revoca; e) ogni altro elemento o
notizia ritenuti utili.