Art. 4.
  1.  I  medici  e  i funzionari incaricati delle verifiche di cui al
precedente art. 1, che nello svolgimento del loro incarico vengono  a
conoscenza   di   un  reato,  devono  farne  rapporto  senza  ritardo
all'autorita' giudiziaria ai sensi  della  disciplina  contenuta  nel
vigente codice di procedura penale.