Art. 7. 
  1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennita'  convocati
a visita a  termine  del  precedente  art.  4  sono  sottoposti  agli
accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle
commissioni mediche periferiche o della commissione medica  superiore
o presso quelle del Servizio  sanitario  nazionale  o  della  Sanita'
militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26  luglio  1988,  n.
291. 
  2. Il direttore generale delle pensioni di  guerra  e  dei  servizi
vari comunica ai presidenti delle cennate  commissioni  le  opportune
indicazioni ai fini del coordinamento  e  del  migliore  espletamento
degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui  devono
essere sottoposti i beneficiari suddetti. 
  3. La Direzione generale comunica  all'interessato  la  data  e  il
luogo in cui deve essere  sottoposto  a  visita  per  gli  occorrenti
accertamenti sanitari mediante raccomandata con avviso di ricevimento
da inviarsi sessanta giorni prima. Con la medesima  comunicazione  si
avverte l'interessato che: a) ove non si presenti alla  visita  senza
giustificato motivo sara' sospesa la provvidenza di cui e'  titolare;
b) ove lo ritenga puo' farsi assistere nella visita da un suo  medico
di fiducia;  c)  puo'  consegnare  personalmente  il  certificato  di
nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di
responsabilita', ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n.
114, circa la propria situazione reddituale con riferimento  all'anno
precedente quello della visita medica per cui e' stato convocato;  d)
la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in  strutture
pubbliche che provvedono  alla  sua  assistenza.  L'interessato  puo'
chiedere di essere  visitato  a  domicilio  qualora  si  trovi  nella
obiettiva impossibilita' di muoversi,  presentando  all'uopo  domanda
alla suddetta Direzione  generale  con  allegato  certificato  medico
attestante tale impossibilita'. 
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
             Dell'articolo  3  della  legge  291/1988 si trascrive il
          testo parziale del comma 1, nonche'  quello  integrale  dei
          commi  2  e  3  (per  il  testo  del  comma 5, si veda nota
          all'art. 6, comma 2):
             "1.  Le  domande  per  ottenere la pensione, l'assegno o
          l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970,  n.  381,  e
          successive   modificazioni,  27  maggio  1970,  n.  382,  e
          successive  modificazioni,  30  marzo  1971,  n.   118,   e
          successive  modificazioni,  e  11  febbraio  1980, n. 18, e
          successive modificazioni,  devono  essere  presentate  alle
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  -  che
          assumono la denominazione "commissioni mediche  periferiche
          per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui
          all'articolo  105  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   23   dicembre   1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni.  (Omissis).  Le  commissioni  esaminano   le
          domande   secondo   le   disposizioni  recate  dalle  leggi
          sopraindicate, dando la precedenza a quelle  relative  alle
          piu'  gravi  forme  di  invalidita' e, per gli accertamenti
          sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture  del
          Servizio  sanitario  nazionale  o  di  quelle della Sanita'
          militare.  (Omissis).
             2.  Contro  i provvedimenti di definizione delle domande
          previsti dal comma 1  e'  ammesso,  entro  sessanta  giorni
          dalla  notifica,  ricorso  in  carta  semplice  al Ministro
          dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del  tesoro
          e  su  parere della commissione medica superiore che assume
          la  denominazione  "commissione  medica  superiore   e   di
          invalidita'  civile"  - di cui all'articolo 106 del decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
          successive   modificazioni.   Per   gli   accertamenti  che
          risultino necessari,  la  commissione  medica  predetta  si
          avvale  delle  strutture periferiche del Servizio sanitario
          nazionale o di quelle della Sanita' militare.   Avverso  la
          decisione  del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale
          dinanzi al giudice ordinario.
             3.  La  commissione  medica  superiore  e di invalidita'
          civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni
          di  guerra  e di invalidita' civile, sono di volta in volta
          integrate con un  sanitario  in  rappresentanza,  ciascuno,
          dell'Unione  italiana  ciechi,  dell'Ente  nazionale per la
          protezione e l'assistenza ai  sordomuti,  dell'Associazione
          nazionale    dei    mutilati    ed    invalidi   civili   e
          dell'Associazione  nazionale  famiglie  dei  fanciulli   ed
          adulti  subnormali,  ogni  qualvolta devono pronunciarsi su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
           Note all'art. 7, comma 3:
             -  Il  testo  dell'articolo  24 della legge n. 114/1977,
          (Modificazioni alla  disciplina  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche), e' il seguente:
             "Art.  24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della
          concessione di benefici e vantaggi non  tributari  previsti
          da  leggi  speciali,  certificati  rilasciati  dagli uffici
          delle imposte dirette  concernenti  la  propria  situazione
          reddituale  possono, in luogo dei certificati, dichiarare i
          fatti oggetto della certificazione. Alla  dichiarazione  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 4 gennaio 1968, n.
          15.
             Quando  il riferimento contenuto nelle norme vigenti per
          la concessione dei benefici e  vantaggi  non  tributari  e'
          fatto  a  imposte abolite dal 1› gennaio 1974, si applicano
          le disposizioni  dell'articolo  88-  bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
          modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28
          marzo 1975, n. 60.".
             -  La  legge  n.  15/1988, cui il soprariportato art. 24
          della legge 114/1977  fa  riferimento,  reca  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione delle firme".