Art. 7. 1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennita' convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanita' militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. 2. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti. 3. La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi sessanta giorni prima. Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: a) ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sara' sospesa la provvidenza di cui e' titolare; b) ove lo ritenga puo' farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; c) puo' consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilita', ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui e' stato convocato; d) la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato puo' chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilita' di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilita'.
Nota all'art. 7, comma 1: Dell'articolo 3 della legge 291/1988 si trascrive il testo parziale del comma 1, nonche' quello integrale dei commi 2 e 3 (per il testo del comma 5, si veda nota all'art. 6, comma 2): "1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. (Omissis). Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. (Omissis). 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidita' civile" - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidita' civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Note all'art. 7, comma 3: - Il testo dell'articolo 24 della legge n. 114/1977, (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e' il seguente: "Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione dei benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.". - La legge n. 15/1988, cui il soprariportato art. 24 della legge 114/1977 fa riferimento, reca "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme".