Art. 8. 
  1. La verifica dei requisiti giuridico-economici e' effettuata  dai
funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente  agli  accertamenti
sanitari  effettuati  dai  medici   incaricati   sulla   base   della
documentazione  che  i  visitandi  possono   presentare   in   quella
circostanza oppure presso la Direzione  generale  delle  pensioni  di
guerra e dei servizi  vari  sulla  base  degli  atti  risultanti  dai
fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione  generale,  dalle
competenti  prefetture,  ovvero,  secondo  le  esigenze,  nell'uno  e
nell'altro modo suindicati. 
  2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati  si  avvalgono
di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie  ritenuti
opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi
titolari di pensioni, di assegni o di indennita' per il tramite della
cennata Direzione generale. 
  3.  Gli  interessati  devono  corrispondere   alla   richiesta   di
documentazione entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In  mancanza
di  risposta  si  procedera'  alla  sospensione   della   provvidenza
economica, con le modalita' di cui al comma 3 del precedente art. 7.