Art. 8. 1. La verifica dei requisiti giuridico-economici e' effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati. 2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennita' per il tramite della cennata Direzione generale. 3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procedera' alla sospensione della provvidenza economica, con le modalita' di cui al comma 3 del precedente art. 7.