Art. 9. 1. La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. 2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarita' del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di cio' viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonche' ai medici e ai funzionari incaricati della verifica. 3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversita' di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore. 4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennita' e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita', a termine del comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto dal 1 giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca. 5. Copia del decreto di revoca e' notificato all'interessato, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed e' trasmessa, altresi', con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonche' all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Note all'art. 9, comma 5: - Il testo dell'art. 20, comma 2 della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) e' il seguente: "Art. 20. - 1. (Omissis). 2. L'articolo 119 del D.P.R. n. 915/1978 e' sostituito dal seguente: "Art. 119. - Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890". - La legge 20 novembre 1982, n. 890, cui il soprariportato art. 20, comma 2 della legge 656/1986 fa riferimento, reca disposizioni per le "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari". - Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 291/1988, si veda nota all'art. 7, comma 1.