Art. 9. 
  1. La Direzione generale delle pensioni di  guerra  e  dei  servizi
vari esamina le relazioni  trasmesse  dai  medici  e  dai  funzionari
incaricati della verifica e in ordine alle proposte  contenute  nella
relazione dei medici concernenti gli accertamenti  sanitari  provvede
ad acquisire il parere della  commissione  medica  superiore  per  le
pensioni di guerra e di invalidita' civile. 
  2. Qualora la proposta contenuta nella relazione  di  verifica  dei
medici concluda per la regolarita' del riconoscimento delle  malattie
o delle minorazioni e su di  essa  vi  sia  parere  favorevole  della
commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta  dei
funzionari  circa  i  requisiti  giuridico-economici,  il   direttore
generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e
di cio' viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza  e
alla  prefettura  competente,  nonche'  ai  medici  e  ai  funzionari
incaricati della verifica. 
  3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso  da
quello  risultante  dalla  relazione  di  verifica  del  medico,   il
direttore generale dispone ulteriori accertamenti,  anche  attraverso
visita diretta dell'interessato da  parte  della  stessa  commissione
medica superiore. A  conclusione  di  tali  nuovi  accertamenti,  ove
dovesse permanere diversita' di giudizi, si procede all'adozione  del
provvedimento conseguente al parere  reso  dalla  commissione  medica
superiore. 
  4. Nel caso  in  cui  la  proposta  contenuta  nella  relazione  di
verifica  dei  medici  concluda  per  la  revoca  della   provvidenza
economica  e  il  parere  della  commissione  medica  superiore   sia
conforme, oppure quando la  proposta  contenuta  nella  relazione  di
verifica del funzionario concluda per  la  revoca  della  provvidenza
economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto  di
revoca  della  pensione,  dell'assegno   o   dell'indennita'   e   la
comunicazione  del  decreto  stesso  alla  Corte  dei  conti  per  le
eventuali azioni di responsabilita', a termine del comma 10 dell'art.
3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto  dal  1›
giorno del  bimestre  di  pagamento  delle  somme  dovute  per  detti
benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca. 
  5. Copia del decreto di revoca e' notificato  all'interessato,  con
le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20  della  legge  6  ottobre
1986, n. 656, ed e' trasmessa, altresi', con la  necessaria  urgenza,
alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti,
nonche' all'Istituto nazionale per  la  previdenza  sociale  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza. 
 
          Note all'art. 9, comma 5:
             - Il testo dell'art. 20, comma 2 della legge n. 656/1986
          (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di
          guerra) e' il seguente:
             "Art. 20. - 1. (Omissis).
             2.  L'articolo  119 del D.P.R. n. 915/1978 e' sostituito
          dal seguente:
             "Art.   119.  -  Tutti  i  provvedimenti  relativi  alle
          pensioni, agli assegni o alle indennita'  disciplinati  dal
          presente   testo   unico   devono  essere  notificati  agli
          interessati a mezzo di ufficiale giudiziario  o  del  messo
          comunale  nel  territorio della Repubblica, ed a cura degli
          agenti   consolari   all'estero,   ovvero    per    lettera
          raccomandata,  con  avviso  di ricevimento, spedita a mezzo
          del servizio postale con le modalita' previste dalla  legge
          20 novembre 1982, n.  890".
             -   La   legge   20   novembre  1982,  n.  890,  cui  il
          soprariportato art.  20, comma 2 della  legge  656/1986  fa
          riferimento,  reca  disposizioni  per  le "Notificazioni di
          atti a  mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta
          connesse con la notificazione di atti giudiziari".
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n.
          291/1988, si veda nota all'art. 7, comma 1.