Art. 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  della  proiezione  per  gli  anni
medesimi dell'accantonamento "Rifinanziamento  della  legge  6  marzo
1987,  n.  65,  per  la  realizzazione  di impianti sportivi (rate di
ammortamento  mutui)"  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale
1989-1991,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CARRARO, Ministro del turismo e
                                  dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI