Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 agosto 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: VASSALLI